Art. 5

Importi e pagamenti diretti nel settore lattiero-caseario

In vigore dal 20 dic 2006
Importi e pagamenti diretti nel settore lattiero-caseario 1.   Per l’aiuto all’utilizzazione di burro, di burro concentrato e di crema destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria e di gelati di cui all’, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1898/2005 e per l’aiuto a favore del burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità di cui all’, lettera b), punto ii), dello stesso regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui scade il termine per la presentazione delle offerte. 2.   Per l’aiuto all’acquisto di burro da parte di istituzioni e collettività senza fini di lucro di cui all’, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 1898/2005, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo di validità del buono di cui all’articolo 75, paragrafo 1, del medesimo regolamento. 3.   Per l’aiuto a favore del latte scremato e del latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui il latte scremato o il latte scremato in polvere è trasformato in mangime composto oppure il latte scremato in polvere è denaturato. 4.   Per l’aiuto concesso per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole di cui all’ del regolamento (CE) n. 2707/2000, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese al quale si riferisce la domanda di pagamento dell’aiuto di cui all’ dello stesso regolamento. 5.   Per l’aiuto al latte scremato utilizzato per la produzione di caseina e di caseinati di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2921/90, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno in cui sono fabbricati la caseina e i caseinati. 6.   Per il pagamento del prelievo di cui all’ del regolamento (CE) n. 595/2004 per un periodo di dodici mesi ai sensi del regolamento (CE) n. 1788/2003, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o aprile successivo al periodo considerato. 7.   Per le spese di trasporto di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2771/1999 e all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 214/2001, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di ricevimento dell’offerta valida da parte dell’autorità competente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1913:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo