Art. 7

Importi a vocazione strutturale o ambientale e spese generali dei programmi operativi

In vigore dal 20 dic 2006
Importi a vocazione strutturale o ambientale e spese generali dei programmi operativi 1.   Per gli importi di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1698/2005 e per gli importi relativi alle misure approvate a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999, il cui pagamento ai beneficiari è a carico dei programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno in cui è adottata la decisione di concedere l’aiuto. Tuttavia, qualora ai sensi della normativa comunitaria il pagamento degli importi di cui al primo comma sia ripartito su più anni, il fatto generatore del tasso di cambio per ciascuna delle rate annuali è il 1o gennaio dell’anno per il quale è corrisposta la rispettiva rata. 2.   Per gli importi forfettari di cui all’allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1433/2003, destinati a coprire le spese generali connesse specificamente ai fondi di esercizio e ai programmi operativi di cui agli del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o gennaio dell’anno al quale si riferiscono tali spese.
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