Art. 3
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In vigore dal 20 dic 2006
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Per i regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e per l’importo supplementare di cui all’ del medesimo regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di cui all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.
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