Art. 4
Prezzi, premi e aiuti nel settore vitivinicolo
In vigore dal 20 dic 2006
Prezzi, premi e aiuti nel settore vitivinicolo
1. Per il premio concesso per l’abbandono definitivo della viticoltura ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 1493/1999, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola durante la quale è presentata la domanda di pagamento.
Per i prezzi e gli aiuti di cui all’, paragrafi 9 e 11, e all’, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno della campagna viticola per la quale è pagato il prezzo di acquisto.
Per le dotazioni finanziarie destinate alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1493/1999, il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o luglio precedente l’esercizio per il quale sono assegnate le dotazioni finanziarie.
2. Per i prezzi, gli aiuti e le misure di distillazione di crisi di cui all’, paragrafi 2 e 4, e all’ del regolamento (CE) n. 1493/1999 e per il prezzo minimo di cui all’articolo 69, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (51), il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese nel corso del quale è effettuata la prima consegna di vino in forza di un contratto.
3. Per gli aiuti di cui all’articolo 34, paragrafo 1, e all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del mese nel corso del quale è effettuata la prima operazione di arricchimento o di trasformazione dei prodotti vitivinicoli.
Storico versioni
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