Art. 2

Restituzioni alla produzione e aiuti specifici

In vigore dal 20 dic 2006
Restituzioni alla produzione e aiuti specifici 1.   Per le restituzioni alla produzione fissate in euro dalla normativa comunitaria, il fatto generatore del tasso di cambio è: a) la data in cui viene dichiarato che i prodotti hanno raggiunto la destinazione eventualmente richiesta dalla normativa in questione; b) se la destinazione non è richiesta, l’accettazione della domanda di pagamento della restituzione da parte dell’organismo pagatore. 2.   Per gli aiuti alla trasformazione, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di presa in consegna dei prodotti da parte del trasformatore, in particolare per: a) gli aiuti alla trasformazione di agrumi e di ortofrutticoli, di cui rispettivamente all’ del regolamento (CE) n. 2202/96 e agli , paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96; b) il prezzo minimo di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96. c) il prezzo minimo e il premio di cui agli articoli 4 bis e 5 del regolamento (CE) n. 1868/94. 3.   Per l’aiuto per i foraggi essiccati di cui all’ del regolamento (CE) n. 1786/2003 e gli importi ad esso correlati, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di uscita dei foraggi essiccati dall’impresa di trasformazione. 4.   Fatti salvi gli , per gli aiuti erogati in funzione della quantità di prodotto commercializzato o da utilizzare in modo specifico, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo atto, successivo alla presa in consegna dei prodotti da parte dell’operatore interessato e obbligatorio ai fini della concessione dell’aiuto, che garantisce l’uso appropriato dei prodotti in questione. 5.   Per gli aiuti all’ammasso privato, il fatto generatore del tasso di cambio è il primo giorno del periodo per il quale è concesso l’aiuto previsto in forza di un dato contratto. 6.   Per gli aiuti diversi da quelli menzionati ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e agli , il fatto generatore del tasso di cambio è il termine ultimo per la presentazione delle domande.
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