Art. 1

Restituzioni all’esportazione e scambi con i paesi terzi

In vigore dal 20 dic 2006
Restituzioni all’esportazione e scambi con i paesi terzi 1.   Per le restituzioni fissate in euro e per i prezzi e gli importi espressi in euro nella normativa agricola comunitaria, da applicare nell’ambito degli scambi con i paesi terzi, il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana. 2.   Ai fini del calcolo del valore forfettario all’importazione degli ortofrutticoli di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3223/94, necessario per determinare il prezzo di entrata di cui all’ dello stesso regolamento, il fatto generatore del tasso di cambio per i prezzi rappresentativi utilizzati per il calcolo di detto valore forfettario e dell’importo della riduzione di cui all’, paragrafo 3, del citato regolamento è il giorno in cui sono rilevati i prezzi rappresentativi.
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Restituzioni all’esportazione e scambi con i paesi terzi (Art. 1 Regolamento (UE) 2006/1913) — Testo vigente | Portale Normativo