Art. 19

Modifica del regolamento (CE) n. 1905/94

In vigore dal 20 dic 2006
Modifica del regolamento (CE) n. 1905/94 All’ del regolamento (CE) n. 1905/94, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Per gli importi fissati nel quadro delle azioni di cui agli , il fatto generatore del tasso di cambio è quello previsto all’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*8). (*8)   GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.» "
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Modifica del regolamento (CE) n. 1905/94 (Art. 19 Regolamento (UE) 2006/1913) — Testo vigente | Portale Normativo