Art. 20

Modifica del regolamento (CE) n. 800/1999

In vigore dal 20 dic 2006
Modifica del regolamento (CE) n. 800/1999 Nel regolamento (CE) n. 800/1999, all’, l'ultimo comma e all'articolo 37, paragrafo 2, il secondo comma sono sostituiti dal seguente: «Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*9). (*9)   GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.» "
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