Art. 18
Modifica del regolamento (CEE) n. 2825/93
In vigore dal 20 dic 2006
Modifica del regolamento (CEE) n. 2825/93
All’ del regolamento (CEE) n. 2825/93, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il tasso della restituzione è quello valido alla data di assoggettamento a controllo dei cereali. Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, il tasso è quello valido il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato.
Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*7).
(*7)
GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.»
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