Art. 18

Modifica del regolamento (CEE) n. 2825/93

In vigore dal 20 dic 2006
Modifica del regolamento (CEE) n. 2825/93 All’ del regolamento (CEE) n. 2825/93, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il tasso della restituzione è quello valido alla data di assoggettamento a controllo dei cereali. Tuttavia, per i quantitativi distillati in ciascuno dei periodi fiscali di distillazione successivi a quello in cui i cereali sono stati sottoposti a controllo, il tasso è quello valido il primo giorno di ogni periodo fiscale di distillazione interessato. Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*7). (*7)   GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.» "
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