Art. 16

Modifica del regolamento (CEE) n. 1722/93

In vigore dal 20 dic 2006
Modifica del regolamento (CEE) n. 1722/93 All’, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1722/93, la seconda frase è sostituita dal testo seguente: «Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile alla restituzione è quello previsto all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*5). (*5)   GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.» "
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