Art. 22

Modifica del regolamento (CE) n. 907/2000

In vigore dal 20 dic 2006
Modifica del regolamento (CE) n. 907/2000 L’ del regolamento (CE) n. 907/2000 è sostituito dal seguente: « Il fatto generatore del tasso di cambio applicabile all’aiuto e alle cauzioni è quello previsto rispettivamente all’, paragrafo 5, e all’ del regolamento (CE) n. 1913/2006 della Commissione (*11). (*11)   GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52.» "
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