Art. 10

Cauzioni

In vigore dal 20 dic 2006
Cauzioni Per le cauzioni, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di costituzione della cauzione. Si applicano tuttavia le seguenti eccezioni: a) per le cauzioni relative agli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore definito per l’importo dell’anticipo, se l’evento ha avuto luogo al momento del pagamento della cauzione; b) per le cauzioni relative alle gare, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di presentazione dell’offerta; c) per le cauzioni relative all’esecuzione delle offerte, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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