Art. 10
Cauzioni
In vigore dal 20 dic 2006
Cauzioni
Per le cauzioni, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di costituzione della cauzione.
Si applicano tuttavia le seguenti eccezioni:
a)
per le cauzioni relative agli anticipi, il fatto generatore del tasso di cambio è il fatto generatore definito per l’importo dell’anticipo, se l’evento ha avuto luogo al momento del pagamento della cauzione;
b)
per le cauzioni relative alle gare, il fatto generatore del tasso di cambio è il giorno di presentazione dell’offerta;
c)
per le cauzioni relative all’esecuzione delle offerte, il fatto generatore del tasso di cambio è la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Storico versioni
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