Art. 11

Determinazione del tasso di cambio

In vigore dal 20 dic 2006
Determinazione del tasso di cambio Se il fatto generatore è stabilito ai sensi della normativa comunitaria, il tasso di cambio applicabile è il tasso più recente fissato dalla Banca centrale europea (BCE) anteriormente al primo giorno del mese in cui si è verificato il fatto generatore. Nei seguenti casi, tuttavia, il tasso di cambio applicabile è il seguente: a) nei casi di cui all’, paragrafo 1, nei quali il fatto generatore del tasso di cambio è l’accettazione della dichiarazione in dogana, il tasso di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (52); b) per le spese d’intervento relative ad operazioni di ammasso pubblico, il tasso risultante dal disposto dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 884/2006; c) per il prezzo minimo della barbabietola di cui all’, per il quale il fatto generatore del tasso di cambio è il 1o ottobre, il tasso medio dell’ultimo mese precedente il fatto generatore, stabilito dalla Banca centrale europea (BCE).
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