Art. 27

Monitoraggio e valutazione

In vigore dal 18 dic 2006
Monitoraggio e valutazione 1.   La Commissione controlla l'esecuzione delle azioni indirette sulla base delle relazioni periodiche presentate a norma dell', paragrafo 4. In particolare la Commissione controlla l'attuazione del piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite presentato a norma dell', paragrafo 1. A tal fine, la Commissione può avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell'. 2.   La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico che consente di effettuare tale monitoraggio in modo efficiente e coerente nell'insieme del settimo programma quadro. Fatto salvo l', la Commissione pubblica su qualsiasi mezzo adeguato le informazioni sui progetti finanziati. 3.   Il monitoraggio e la valutazione di cui all' della decisione n. 1982/2006/CE includono aspetti inerenti all'applicazione del presente regolamento, in particolare gli aspetti concernenti le PMI, e trattano dell'impatto sul bilancio delle modifiche del metodo di calcolo dei costi rispetto al Sesto programma quadro e delle relative conseguenze in termini di oneri amministrativi dei partecipanti. 4.   La Commissione nomina, a norma dell', esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni previste nell'ambito del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e, se ritenuto necessario, nella valutazione di programmi quadro precedenti. 5.   Inoltre, la Commissione può costituire gruppi di esperti indipendenti, nominati a norma dell', che la consigliano nell'elaborazione e attuazione della politica di ricerca della Comunità.
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Monitoraggio e valutazione (Art. 27 Regolamento (UE) 2006/1906) — Testo vigente | Portale Normativo