Art. 27
Monitoraggio e valutazione
In vigore dal 18 dic 2006
Monitoraggio e valutazione
1. La Commissione controlla l'esecuzione delle azioni indirette sulla base delle relazioni periodiche presentate a norma dell', paragrafo 4.
In particolare la Commissione controlla l'attuazione del piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite presentato a norma dell', paragrafo 1.
A tal fine, la Commissione può avvalersi dell'assistenza di esperti indipendenti nominati a norma dell'.
2. La Commissione istituisce e gestisce un sistema informatico che consente di effettuare tale monitoraggio in modo efficiente e coerente nell'insieme del settimo programma quadro.
Fatto salvo l', la Commissione pubblica su qualsiasi mezzo adeguato le informazioni sui progetti finanziati.
3. Il monitoraggio e la valutazione di cui all' della decisione n. 1982/2006/CE includono aspetti inerenti all'applicazione del presente regolamento, in particolare gli aspetti concernenti le PMI, e trattano dell'impatto sul bilancio delle modifiche del metodo di calcolo dei costi rispetto al Sesto programma quadro e delle relative conseguenze in termini di oneri amministrativi dei partecipanti.
4. La Commissione nomina, a norma dell', esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni previste nell'ambito del settimo programma quadro e dei suoi programmi specifici e, se ritenuto necessario, nella valutazione di programmi quadro precedenti.
5. Inoltre, la Commissione può costituire gruppi di esperti indipendenti, nominati a norma dell', che la consigliano nell'elaborazione e attuazione della politica di ricerca della Comunità.
Storico versioni
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