Art. 19

Disposizioni generali per l'adesione alle convenzioni di sovvenzione

In vigore dal 18 dic 2006
Disposizioni generali per l'adesione alle convenzioni di sovvenzione 1.   La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi dei partecipanti nei confronti della Comunità conformemente alla decisione n. 1982/2006/CE, al presente regolamento, al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, e conformemente ai principi generali del diritto comunitario. Stabilisce inoltre, conformemente alle stesse condizioni, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici che diventano partecipanti nel corso dell'azione indiretta. 2.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione stabilisce la parte del contributo finanziario della Comunità che si baserà sul rimborso dei costi ammissibili e la parte che sarà basata su tassi forfettari (ivi compresa una tabella di costi unitari) o importi forfettari. 3.   La convenzione di sovvenzione specifica quali modifiche della composizione del consorzio prevedono la pubblicazione preventiva di un bando di gara. 4.   La convenzione di sovvenzione prevede la presentazione alla Commissione di relazioni periodiche sui progressi realizzati per quanto concerne l'esecuzione dell'azione indiretta in questione. 5.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione può stabilire che la Commissione sia avvertita preventivamente di eventuali intenzioni di cessione a terzi della proprietà delle conoscenze acquisite. 6.   Qualora la convenzione di sovvenzione preveda che i partecipanti svolgano attività a favore di terzi, i partecipanti devono garantirne un'ampia pubblicità e individuare, valutare e selezionare i suddetti terzi in maniera trasparente, equa e imparziale. Se previsto dal programma di lavoro, la convenzione di sovvenzione stabilisce i criteri per la selezione dei terzi in questione. La Commissione si riserva un diritto di veto rispetto alla selezione dei terzi. 7.   La convenzione di sovvenzione può stabilire i termini entro cui i partecipanti effettuano le varie notifiche di cui al presente regolamento. 8.   La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, elabora una convenzione di sovvenzione tipo conformemente al presente regolamento. Qualora risulti necessario modificare significativamente la convenzione di sovvenzione tipo, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, procede eventualmente al suo riesame. 9.   Tale convenzione rispecchia i principi generali contenuti nella Carta europea dei ricercatori e nel Codice di condotta per l'assunzione di ricercatori. Affronta se del caso le sinergie col mondo dell'istruzione a tutti i livelli, la disponibilità e la capacità di favorire il dialogo e il dibattito su argomenti scientifici e sui risultati della ricerca con il pubblico in generale anche al di fuori della comunità dei ricercatori, le attività volte a rafforzare la partecipazione e il ruolo delle donne nella ricerca e infine le attività concernenti gli aspetti socioeconomici della ricerca. 10.   La convenzione di sovvenzione tipo prevede la supervisione e il controllo finanziario da parte della Commissione, o di rappresentanti autorizzati dalla Commissione stessa, e della Corte dei conti.
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Disposizioni generali per l'adesione alle convenzioni di sovvenzione (Art. 19 Regolamento (UE) 2006/1906) — Testo vigente | Portale Normativo