Art. 17

Nomina di esperti indipendenti

In vigore dal 18 dic 2006
Nomina di esperti indipendenti 1.   La Commissione nomina esperti indipendenti che la assistono nelle valutazioni delle proposte. Per le azioni di coordinamento e sostegno di cui all', gli esperti indipendenti sono nominati soltanto se la Commissione lo ritiene opportuno. 2.   Gli esperti indipendenti sono scelti in base all'adeguatezza delle loro competenze e conoscenze in relazione ai compiti loro assegnati. Nei casi in cui gli esperti indipendenti dovranno occuparsi di informazioni riservate, la nomina sarà subordinata ad un appropriato nulla osta di sicurezza. Gli esperti indipendenti sono individuati e selezionati mediante inviti a candidarsi individuali e inviti rivolti a pertinenti organizzazioni, quali agenzie di ricerca nazionali, istituti di ricerca o imprese al fine di stabilire elenchi di candidati idonei. La Commissione può, se lo ritiene opportuno, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non è ripreso nel suddetto elenco. Sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti. Per i progetti della ricerca di frontiera, gli esperti sono nominati dalla Commissione sulla base di una proposta del Consiglio scientifico del Consiglio europeo della ricerca. 3.   Nel nominare un esperto indipendente, la Commissione fa il possibile per accertarsi che questi non si trovi in una situazione di conflitto di interesse in relazione all'argomento sul quale è invitato a pronunciarsi. 4.   La Commissione adotta una lettera tipo di nomina, qui di seguito la «lettera di nomina», che contiene una dichiarazione nella quale l'esperto indipendente certifica l'assenza di conflitti di interesse al momento della nomina e si impegna ad informare la Commissione qualora sorgessero conflitti nel corso dell'elaborazione del suo parere o dello svolgimento dei suoi compiti. La Commissione concorda una lettera di nomina tra la Comunità e ciascun esperto indipendente. 5.   La Commissione pubblica una volta all'anno su qualsiasi mezzo adeguato l'elenco degli esperti indipendenti che l'hanno assistita per il settimo programma quadro e per ciascun programma specifico.
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Nomina di esperti indipendenti (Art. 17 Regolamento (UE) 2006/1906) — Testo vigente | Portale Normativo