Art. 14
Eccezioni
In vigore dal 18 dic 2006
Eccezioni
La Commissione non pubblica inviti a presentare proposte per le azioni elencate qui di seguito:
a)
azioni di coordinamento e sostegno svolte da soggetti giuridici indicati nei programmi specifici o nei programmi di lavoro, qualora il programma specifico consenta l'indicazione dei beneficiari nei programmi di lavoro, conformemente alle modalità di esecuzione;
b)
azioni di coordinamento e sostegno che consistono in un acquisto di beni o servizi conformemente alle disposizioni applicabili in materia di appalti pubblici stabilite nel regolamento finanziario;
c)
azioni di coordinamento e sostegno concernenti la nomina di esperti indipendenti;
d)
altre azioni, qualora siano previste dal regolamento finanziario e dalle sue modalità d'esecuzione.
Storico versioni
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