Art. 13
Inviti a presentare proposte
In vigore dal 18 dic 2006
Inviti a presentare proposte
1. La Commissione pubblica inviti a presentare proposte per azioni indirette, conformemente alle disposizioni stabilite nei programmi specifici e programmi di lavoro pertinenti che possono includere inviti rivolti a gruppi speciali quali le PMI.
Oltre alla pubblicità prevista nelle modalità di esecuzione, la Commissione pubblica gli inviti a presentare proposte nelle pagine Internet dedicate al settimo programma quadro, tramite canali informativi specifici, e presso i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati.
2. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione specifica negli inviti a presentare proposte che i partecipanti non sono tenuti a stabilire un accordo consortile.
3. Gli inviti a presentare proposte hanno obiettivi chiari, in modo da garantire che i richiedenti non rispondano inutilmente.
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