Art. 11
Organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi
In vigore dal 18 dic 2006
Organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi
La partecipazione alle azioni indirette è aperta alle organizzazioni internazionali e ai soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi, a condizione che soddisfino le condizioni minime stabilite nel presente capo, nonché tutte le condizioni stabilite nei programmi specifici o nei programmi di lavoro pertinenti.
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