Art. 10
Partecipanti unici
In vigore dal 18 dic 2006
Partecipanti unici
Laddove le condizioni minime per un'azione indiretta sono soddisfatte da una serie di soggetti giuridici che insieme costituiscono un solo soggetto giuridico, quest'ultimo può partecipare da solo ad un'azione indiretta, a condizione che sia stabilito in uno Stato membro o un paese associato.
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