Art. 12
Condizioni aggiuntive
In vigore dal 18 dic 2006
Condizioni aggiuntive
Oltre alle condizioni minime stabilite nel presente capo, i programmi specifici e i programmi di lavoro possono stabilire condizioni concernenti il numero minimo di partecipanti.
Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell'azione indiretta, condizioni aggiuntive da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento.
Storico versioni
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