Art. 18
Aspetti generali
In vigore dal 18 dic 2006
Aspetti generali
1. I partecipanti attuano l'azione indiretta e adottano tutte le misure necessarie e ragionevoli a tal fine. I partecipanti ad una stessa azione indiretta svolgono il lavoro congiuntamente e solidalmente nei confronti della Comunità.
2. La Commissione elabora, sulla base della convenzione di sovvenzione tipo di cui all', paragrafo 8, e tenendo conto delle caratteristiche del meccanismo di finanziamento interessato, una convenzione di sovvenzione tra la Comunità e i partecipanti.
3. I partecipanti non assumono impegni incompatibili con la convenzione di sovvenzione.
4. Qualora un partecipante non adempia ai suoi obblighi relativamente all'esecuzione tecnica dell'azione indiretta, gli altri partecipanti adempiono la convenzione di sovvenzione senza nessun contributo complementare della Comunità, a meno che la Commissione non li esoneri espressamente da tale obbligo.
5. Qualora l'esecuzione di un'azione risulti impossibile o qualora i partecipanti non riescano ad eseguirla, la Commissione fa cessare l'azione.
6. I partecipanti devono accertarsi che la Commissione sia informata di tutti gli eventi che possono incidere sull'esecuzione dell'azione indiretta o gli interessi della Comunità.
7. Se previsto nella convenzione di sovvenzione, i partecipanti possono cedere a terzi alcuni elementi del lavoro da effettuare.
8. La Commissione stabilisce le procedure di ricorso per i partecipanti.
Storico versioni
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