Art. 20
Disposizioni concernenti i diritti di accesso, l'utilizzo e la diffusione
In vigore dal 18 dic 2006
Disposizioni concernenti i diritti di accesso, l'utilizzo e la diffusione
1. La convenzione di sovvenzione stabilisce i diritti e gli obblighi rispettivi dei partecipanti per quanto concerne i diritti di accesso, l'utilizzo e la diffusione, nella misura in cui questi diritti e obblighi non sono già stati fissati nel presente regolamento.
A tal fine, la convenzione di sovvenzione impone la presentazione alla Commissione di un piano di utilizzo e diffusione delle conoscenze acquisite.
2. La convenzione di sovvenzione può specificare le condizioni secondo le quali i partecipanti possono opporsi allo svolgimento, da parte di rappresentanti autorizzati dalla Commissione, di audit tecnologici sull'utilizzo e la diffusione delle conoscenze acquisite.
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