Art. 22

Disposizioni specifiche

In vigore dal 18 dic 2006
Disposizioni specifiche 1.   Per le azioni indirette a sostegno di infrastrutture di ricerca esistenti e, se del caso, di infrastrutture di ricerca nuove, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, la pubblicità, i diritti di accesso e gli impegni che possono avere un impatto per gli utilizzatori dell'infrastruttura. 2.   Per le azioni indirette a sostegno della formazione e dello sviluppo della carriera dei ricercatori, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche concernenti la riservatezza, i diritti di accesso e gli impegni concernenti i ricercatori che beneficiano dell'azione. 3.   Per le azioni indirette nel settore della ricerca in materia di sicurezza, la convenzione di sovvenzione può contenere disposizioni specifiche, in particolare su modifiche della composizione del consorzio, sulla riservatezza, la classificazione delle informazioni e le informazioni agli Stati membri, la diffusione, i diritti di accesso, il trasferimento di proprietà delle conoscenze acquisite e l'utilizzo di queste conoscenze. 4.   Se del caso, la convenzione di sovvenzione per le azioni indirette che riguardano problematiche di sicurezza diverse da quelle di cui al paragrafo 3, può prevedere anche disposizioni specifiche. 5.   Nel caso di azioni di ricerca di frontiera, la convenzione di sovvenzione può prevedere disposizioni specifiche relative alla diffusione.
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Disposizioni specifiche (Art. 22 Regolamento (UE) 2006/1906) — Testo vigente | Portale Normativo