Art. 24

Accordi consortili

In vigore dal 18 dic 2006
Accordi consortili 1.   Se non diversamente disposto nell'invito a presentare proposte, tutti i partecipanti ad un'azione indiretta concludono un accordo, in appresso «l'accordo consortile» che riguarda tra l'altro: a) l'organizzazione interna del consorzio; b) la ripartizione del contributo finanziario della Comunità; c) le regole sulla diffusione, valorizzazione e diritti di accesso, supplementari a quelle di cui al capo III, nonché le regole relative a disposizioni pertinenti della convenzione di sovvenzione; d) la composizione di controversie interne, inclusi i casi di abuso di potere; e) i patti tra i partecipanti in materia di responsabilità, indennizzo e riservatezza. 2.   La Commissione elabora e pubblica orientamenti sulle principali questioni che possono essere trattate dai partecipanti nei rispettivi accordi consortili, comprese le disposizioni concernenti la promozione della partecipazione delle PMI.
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Accordi consortili (Art. 24 Regolamento (UE) 2006/1906) — Testo vigente | Portale Normativo