Art. 25
Coordinatore
In vigore dal 18 dic 2006
Coordinatore
1. I soggetti giuridici che intendono partecipare ad un'azione indiretta designano uno di loro in qualità di coordinatore per eseguire gli incarichi elencati qui di seguito, a norma del presente regolamento, del regolamento finanziario, delle sue modalità d'esecuzione e della convenzione di sovvenzione:
a)
monitorare il rispetto, da parte dei partecipanti alle azioni indirette, degli obblighi assunti;
b)
verificare che i soggetti giuridici individuati nella convenzione di sovvenzione svolgano le formalità necessarie per l'adesione alla convenzione di sovvenzione;
c)
ricevere il contributo finanziario della Comunità e distribuirlo conformemente all'accordo consortile ed alla convenzione di sovvenzione;
d)
tenere i registri e la contabilità inerenti al contributo finanziario della Comunità e informare la Commissione circa la sua ripartizione, a norma dell', paragrafo 1, lettera b), e dell';
e)
fungere da intermediario ai fini di una comunicazione adeguata ed efficace tra i partecipanti e riferire regolarmente ai partecipanti e alla Commissione sui progressi del progetto.
2. Il coordinatore è identificato in quanto tale nella convenzione di sovvenzione.
3. Per la nomina di un nuovo coordinatore occorre l'approvazione scritta della Commissione.
Storico versioni
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