Art. 36
Pagamento e ripartizione
In vigore dal 18 dic 2006
Pagamento e ripartizione
1. Il contributo finanziario della Comunità è immediatamente versato ai partecipanti tramite il coordinatore.
2. Il coordinatore tiene dei registri che consentano di accertare in qualsiasi momento la quota del finanziamento comunitario distribuita ad ogni partecipante.
Il coordinatore, su richiesta, comunica dette informazioni alla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1906:oj#art-36