Art. 35
Reti di eccellenza
In vigore dal 18 dic 2006
Reti di eccellenza
1. Il programma di lavoro prevede le forme di sovvenzione da utilizzare per le reti di eccellenza.
2. Se il contributo finanziario della Comunità alle reti di eccellenza assume la forma di un importo forfettario, esso è calcolato in funzione del numero di ricercatori coinvolti nella rete di eccellenza e della durata dell'azione. Il valore unitario per gli importi forfettari è 23 500 EUR per anno e per ricercatore.
Tale importo viene adeguato dalla Commissione conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.
3. Il programma di lavoro stabilisce il numero massimo di partecipanti e, se del caso, il numero massimo di ricercatori che possono essere utilizzati come base di calcolo dell'importo forfettario massimo. Tuttavia i partecipanti che superano i massimali previsti per il calcolo del contributo finanziario possono partecipare secondo le modalità previste.
4. Il versamento avviene a scadenze periodiche.
Questi versamenti periodici sono effettuati conformemente alla valutazione dell'attuazione progressiva del programma congiunto di attività mediante la misurazione dell'integrazione delle risorse e delle capacità di ricerca in base ad indicatori concordati con il consorzio e specificati nella convenzione di sovvenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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