Art. 34

Relazioni e audit dei costi ammissibili.

In vigore dal 18 dic 2006
Relazioni e audit dei costi ammissibili. 1.   I partecipanti devono presentare alla Commissione relazioni periodiche concernenti i costi ammissibili, gli interessi finanziari derivanti dai prefinanziamenti, e le entrate in relazione all'azione indiretta interessata, se del caso, un certificato relativo agli stati finanziari, a norma del regolamento finanziario e delle sue modalità di esecuzione. Occorre notificare anche l'esistenza di un cofinanziamento in relazione all'azione interessata, certificato, se del caso, da un certificato di audit. 2.   In deroga al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, è obbligatorio un certificato relativo agli stati finanziari solo qualora l'importo cumulativo dei pagamenti intermedi e dei pagamenti del saldo versati a un partecipante sia pari o superiore a 375 000 EUR per un'azione indiretta. Tuttavia, per le azioni indirette di durata pari o inferiore a 2 anni, è richiesto ai partecipanti non più di un certificato relativo agli stati finanziari, alla fine del progetto. I certificati relativi agli stati finanziari non sono necessari per le azioni indirette interamente rimborsate con importi forfettari o finanziamenti a tasso forfettario. 3.   Per gli organismi pubblici, gli organismi di ricerca, gli istituti di istruzione secondaria e superiore il certificato relativo agli stati finanziari, a norma del paragrafo 1, può essere elaborato da un funzionario pubblico competente.
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