Art. 32
Costi ammissibili diretti e indiretti
In vigore dal 18 dic 2006
Costi ammissibili diretti e indiretti
1. I costi ammissibili sono composti da costi attribuibili direttamente all'azione, qui di seguito «costi diretti ammissibili» e, se del caso, da costi che non possono essere attribuiti direttamente all'azione ma che sono stati sostenuti in relazione diretta con i costi diretti ammissibili attribuiti all'azione, qui di seguito «costi indiretti ammissibili».
2. Il rimborso dei costi ai partecipanti si basa sui loro costi ammissibili diretti e indiretti.
Conformemente all', paragrafo 3, lettera c), i partecipanti possono utilizzare un metodo di calcolo semplificato dei loro costi indiretti ammissibili a livello del loro soggetto giuridico se ciò è conforme ai loro principi e alle pratiche contabili e di gestione abituali. I principi da seguire al riguardo figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.
3. La convenzione di sovvenzione può limitare il rimborso dei costi indiretti ammissibili ad una percentuale massima dei costi diretti ammissibili, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto, in particolare per le azioni di coordinamento e sostegno e, se del caso, le azioni di formazione e sviluppo della carriera dei ricercatori.
4. In deroga al paragrafo 2, per la copertura dei costi indiretti ammissibili, i partecipanti possono optare per un tasso forfettario dei loro costi diretti ammissibili totali, ad esclusione dei costi diretti ammissibili di subappalto o del rimborso dei costi di terzi.
La Commissione stabilisce siffatti tassi forfettari in base ad una stretta approssimazione dei costi indiretti reali interessati, conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione.
5. Gli organismi pubblici senza scopo di lucro, gli istituti di istruzione secondaria e superiore, gli organismi di ricerca e le PMI, che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti reali per l'azione interessata, quando partecipano a meccanismi di finanziamento che comprendono attività di ricerca e sviluppo tecnologico e dimostrazione, di cui all', possono optare per un tasso forfettario equivalente al 60 % dei costi diretti ammissibili totali per sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare proposte con scadenza anteriore al 1o gennaio 2010.
Al fine di facilitare la transizione alla piena applicazione del principio generale di cui al paragrafo 2, la Commissione stabilisce, per le sovvenzioni concesse in base ad inviti a presentare proposte con scadenza successiva al 31 dicembre 2009, un tasso forfettario di livello appropriato, che dovrebbe essere un'approssimazione dei costi indiretti reali pertinenti ma non inferiore al 40 %. Esso si baserà su una valutazione della partecipazione da parte di organismi pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI che non sono in grado di individuare con certezza i propri costi indiretti reali per l'azione interessata.
6. Tutti i tassi forfettari figurano nella convenzione di sovvenzione tipo.
Storico versioni
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