Art. 30
Forme di sovvenzione
In vigore dal 18 dic 2006
Forme di sovvenzione
1. Il contributo finanziario della Comunità per le sovvenzioni di cui all'allegato III, lettera a) della decisione n. 1982/2006/CE si basa sul rimborso, integrale o parziale, dei costi ammissibili.
Tuttavia, il contributo finanziario della Comunità può assumere la forma di un finanziamento a tasso forfettario, comprendente anche una tabella di costi unitari, o di un importo forfettario, o può associare il rimborso dei costi ammissibili con finanziamenti a tasso forfettario e importi forfettari. Il contributo finanziario della Comunità può assumere anche la forma di borse o premi.
2. I programmi di lavoro e gli inviti a presentare proposte specificano le forme di sovvenzione da utilizzare nelle azioni interessate.
3. I partecipanti provenienti da paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale possono optare per un contributo finanziario della Comunità sotto forma di finanziamento a importi forfettari. La Commissione stabilisce gli importi forfettari applicabili conformemente al regolamento finanziario.
Storico versioni
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