Art. 29

Ammissibilità al finanziamento

In vigore dal 18 dic 2006
Ammissibilità al finanziamento 1.   Possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità i soggetti giuridici elencati qui di seguito che partecipano ad un'azione indiretta: a) tutti i soggetti giuridici stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato o costituiti a norma del diritto comunitario, b) tutte le organizzazioni internazionali di interesse europeo, c) tutti i soggetti giuridici stabiliti in un paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale. 2.   Nel caso della partecipazione di un'organizzazione internazionale diversa da un'organizzazione internazionale di interesse europeo o di un soggetto giuridico stabilito in un paese terzo diverso da un paese associato o da un paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale, il contributo finanziario della Comunità può essere concesso a condizione che sia rispettata almeno una delle condizioni seguenti: a) se ciò è previsto nei programmi specifici o nel relativo programma di lavoro, b) se il contributo è essenziale per l'attuazione dell'azione indiretta, c) se tale finanziamento è previsto in un accordo bilaterale scientifico e tecnologico, o in un accordo diverso, tra la Comunità e il paese in cui è stabilito il soggetto giuridico.
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