Art. 26
Modifiche della composizione del consorzio
In vigore dal 18 dic 2006
Modifiche della composizione del consorzio
1. I partecipanti ad un'azione indiretta possono convenire di accogliere un nuovo partecipante o di togliere un partecipante esistente conformemente alle rispettive disposizioni dell'accordo consortile.
2. I soggetti giuridici che entrano a far parte di un'azione in corso devono aderire alla convenzione di sovvenzione.
3. In casi specifici, qualora previsto dalla convenzione di sovvenzione, il consorzio pubblica un bando di gara e ne garantisce un'ampia diffusione tramite mezzi di informazione specifici, in particolare siti Internet relativi al settimo programma quadro, la stampa specializzata e opuscoli specifici, e mediante i punti di contatto nazionali istituiti dagli Stati membri e dai paesi associati a fini di informazione e assistenza.
Il consorzio valuta le offerte sulla base dei criteri applicati all'azione iniziale con l'assistenza di esperti indipendenti nominati dal consorzio stesso, conformemente ai principi di cui agli .
4. Il consorzio notifica eventuali proposte di modifica della sua composizione alla Commissione, che può opporvisi entro 45 giorni dalla notifica.
Le modifiche della composizione del consorzio associate a proposte di altre modifiche della convenzione di sovvenzione che non sono direttamente legate alle modifiche della composizione richiedono l'approvazione scritta della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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