Art. 7

Azioni indirette per attività di cooperazione specifiche incentrate sui paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale

In vigore dal 18 dic 2006
Azioni indirette per attività di cooperazione specifiche incentrate sui paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale Per i progetti in collaborazione per azioni di cooperazione specifiche incentrate sui paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale indicati nel programma di lavoro, le condizioni minime sono le seguenti: a) devono partecipare almeno quattro soggetti giuridici; b) almeno due dei soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere stabiliti in uno Stato membro o un paese associato, ma non nello stesso Stato membro o paese associato; c) almeno due dei soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere stabiliti in un paese partner, ma non nello stesso paese partner, nell'ambito della cooperazione internazionale, salvo indicazione contraria nel programma di lavoro; d) tutti e quattro i soggetti giuridici di cui alla lettera a) devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'.
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Azioni indirette per attività di cooperazione specifiche incentrate sui paesi partner nell'ambito della cooperazione internazionale (Art. 7 Regolamento (UE) 2006/1906) — Testo vigente | Portale Normativo