Art. 5

Condizioni minime

In vigore dal 18 dic 2006
Condizioni minime 1.   Le condizioni minime per le azioni indirette sono precisate qui di seguito: a) devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ognuno dei quali dev'essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato; in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato; b) tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a) quando uno dei partecipanti è il CCR o un'organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto comunitario, si considera che sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione indiretta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1906:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo