Art. 5
Condizioni minime
In vigore dal 18 dic 2006
Condizioni minime
1. Le condizioni minime per le azioni indirette sono precisate qui di seguito:
a)
devono partecipare almeno tre soggetti giuridici, ognuno dei quali dev'essere stabilito in uno Stato membro o in un paese associato; in nessun caso due di questi soggetti giuridici possono essere stabiliti nello stesso Stato membro o paese associato;
b)
tutti e tre i soggetti giuridici devono essere indipendenti l'uno dall'altro, ai sensi dell'.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a) quando uno dei partecipanti è il CCR o un'organizzazione internazionale di interesse europeo o un soggetto costituito a norma del diritto comunitario, si considera che sia stabilito in uno Stato membro o in un paese associato diverso da quello in cui è stabilito un altro partecipante alla stessa azione indiretta.
Storico versioni
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