Art. 4
Principi generali
In vigore dal 18 dic 2006
Principi generali
1. Qualsiasi impresa, università, centro di ricerca o qualsiasi altro soggetto giuridico, stabilito in uno Stato membro, in un paese associato o in un paese terzo, può partecipare ad un'azione indiretta a condizione che soddisfi le condizioni minime stabilite nel presente capo, ivi comprese le condizioni di cui all'.
Tuttavia, nel caso delle azioni indirette di cui agli , paragrafo 1, e o 9, per le quali è possibile soddisfare le condizioni minime senza la partecipazione di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro, il conseguimento degli obiettivi stabiliti negli articoli 163 e 164 del trattato deve esservi rafforzato.
2. Il Centro comune di ricerca della Commissione, qui di seguito il «CCR», può partecipare alle azioni indirette alle stesse condizioni, ed è titolare degli stessi diritti e obblighi, di un soggetto giuridico stabilito in uno Stato membro.
Storico versioni
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