Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 dic 2006
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite nel regolamento finanziario e nelle modalità d'esecuzione, si intende per:
1)
«soggetto giuridico», una persona fisica o giuridica, costituita secondo il diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, o secondo il diritto comunitario o il diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi. Nel caso delle persone fisiche, per luogo di stabilimento si intende il luogo di residenza abituale;
2)
«soggetto collegato», un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, in una delle forme di cui all', paragrafo 2;
3)
«condizioni eque e ragionevoli», condizioni appropriate, ivi comprese eventuali condizioni finanziarie che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale delle conoscenze acquisite o preesistenti di cui è richiesto l'accesso e/o la portata, la durata o altre caratteristiche dell'utilizzo previsto;
4)
«conoscenze acquisite», i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dall'azione indiretta interessata, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d'autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione;
5)
«conoscenze preesistenti», le informazioni detenute dai partecipanti prima dell'adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l'attuazione dell'azione indiretta o per l'utilizzo dei suoi risultati;
6)
«partecipante», un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, in conformità del presente regolamento;
7)
«organismo di ricerca», un soggetto giuridico definito come un organismo senza scopo di lucro che annovera tra i suoi obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico;
8)
«paese terzo», uno Stato che non è uno Stato membro;
9)
«paese associato», un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, alle condizioni o sulla base del quale contribuisce finanziariamente all'insieme o a parte del settimo programma quadro;
10)
«organizzazione internazionale», un'organizzazione intergovernativa, diversa dalla Comunità, dotata di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da questa organizzazione internazionale;
11)
«organizzazione internazionale di interesse europeo», un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa;
12)
«paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale», un paese terzo che la Commissione classifica tra i paesi a reddito basso, a reddito medio basso o medio alto e che è indicato come tale nei programmi di lavoro;
13)
«organismo pubblico», qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto nazionale, e le organizzazioni internazionali;
14)
«PMI», micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE nella sua versione del 6 maggio 2003;
15)
«programma di lavoro», un piano adottato dalla Commissione per l'attuazione di un programma specifico, conformemente all' della decisione n. 1982/2006/CE;
16)
«meccanismi di finanziamento», i meccanismi del finanziamento comunitario delle azioni indirette, conformemente a quanto stabilito all'allegato III, lettera a) della decisione n. 1982/2006/CE;
17)
«gruppi specifici», i beneficiari della «ricerca per gruppi specifici» di cui al programma specifico e/o al programma di lavoro;
18)
«esecutore di RST», un soggetto giuridico che svolge attività di ricerca o sviluppo tecnologico nel quadro di meccanismi di finanziamento a favore di gruppi specifici, conformemente all'allegato III della decisione n. 1982/2006/CE.
Storico versioni
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