Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 dic 2006
Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni stabilite nel regolamento finanziario e nelle modalità d'esecuzione, si intende per: 1) «soggetto giuridico», una persona fisica o giuridica, costituita secondo il diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento, o secondo il diritto comunitario o il diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo in nome proprio, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi. Nel caso delle persone fisiche, per luogo di stabilimento si intende il luogo di residenza abituale; 2) «soggetto collegato», un soggetto giuridico che si trova sotto il controllo diretto o indiretto di un partecipante, o sotto lo stesso controllo diretto o indiretto cui è soggetto il partecipante, in una delle forme di cui all', paragrafo 2; 3) «condizioni eque e ragionevoli», condizioni appropriate, ivi comprese eventuali condizioni finanziarie che tengano conto delle circostanze specifiche della richiesta di accesso, ad esempio il valore reale o potenziale delle conoscenze acquisite o preesistenti di cui è richiesto l'accesso e/o la portata, la durata o altre caratteristiche dell'utilizzo previsto; 4) «conoscenze acquisite», i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dall'azione indiretta interessata, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d'autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione; 5) «conoscenze preesistenti», le informazioni detenute dai partecipanti prima dell'adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l'attuazione dell'azione indiretta o per l'utilizzo dei suoi risultati; 6) «partecipante», un soggetto giuridico che contribuisce ad un'azione indiretta ed è titolare di diritti e di obblighi nei confronti della Comunità, in conformità del presente regolamento; 7) «organismo di ricerca», un soggetto giuridico definito come un organismo senza scopo di lucro che annovera tra i suoi obiettivi principali lo svolgimento di attività di ricerca o sviluppo tecnologico; 8) «paese terzo», uno Stato che non è uno Stato membro; 9) «paese associato», un paese terzo che è parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, alle condizioni o sulla base del quale contribuisce finanziariamente all'insieme o a parte del settimo programma quadro; 10) «organizzazione internazionale», un'organizzazione intergovernativa, diversa dalla Comunità, dotata di personalità giuridica a norma del diritto pubblico internazionale, nonché le agenzie specializzate istituite da questa organizzazione internazionale; 11) «organizzazione internazionale di interesse europeo», un'organizzazione internazionale in cui la maggioranza dei membri sono Stati membri o paesi associati, e il cui obiettivo principale è promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica in Europa; 12) «paese partner nell'ambito della cooperazione internazionale», un paese terzo che la Commissione classifica tra i paesi a reddito basso, a reddito medio basso o medio alto e che è indicato come tale nei programmi di lavoro; 13) «organismo pubblico», qualsiasi soggetto giuridico definito tale dal diritto nazionale, e le organizzazioni internazionali; 14) «PMI», micro, piccole e medie imprese secondo la definizione riportata nella raccomandazione 2003/361/CE nella sua versione del 6 maggio 2003; 15) «programma di lavoro», un piano adottato dalla Commissione per l'attuazione di un programma specifico, conformemente all' della decisione n. 1982/2006/CE; 16) «meccanismi di finanziamento», i meccanismi del finanziamento comunitario delle azioni indirette, conformemente a quanto stabilito all'allegato III, lettera a) della decisione n. 1982/2006/CE; 17) «gruppi specifici», i beneficiari della «ricerca per gruppi specifici» di cui al programma specifico e/o al programma di lavoro; 18) «esecutore di RST», un soggetto giuridico che svolge attività di ricerca o sviluppo tecnologico nel quadro di meccanismi di finanziamento a favore di gruppi specifici, conformemente all'allegato III della decisione n. 1982/2006/CE.
Storico versioni

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