Art. 1
Oggetto
In vigore dal 18 dic 2006
Oggetto
Il presente regolamento fissa le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e delle università, nonché di altri soggetti giuridici alle azioni realizzate da uno o più partecipanti, mediante i meccanismi di finanziamento di cui all'allegato III, lettera a), della decisione n. 1982/2006/CE, qui di seguito le «azioni indirette».
Fissa anche le regole concernenti il contributo finanziario della Comunità ai partecipanti alle azioni indirette del settimo programma quadro, conformemente al regolamento finanziario e alle modalità di esecuzione.
Per quanto riguarda i risultati delle ricerche svolte nell'ambito del settimo programma quadro, il presente regolamento stabilisce le regole per la diffusione delle conoscenze acquisite mediante qualsiasi mezzo adeguato, escluso quello risultante dalle formalità per la protezione di tali conoscenze, ivi compresa la pubblicazione delle conoscenze acquisite su qualsiasi mezzo, qui di seguito «diffusione».
Inoltre stabilisce le regole per l'utilizzazione diretta o indiretta delle conoscenze acquisite in ulteriori attività di ricerca diverse da quelle previste dall'azione indiretta interessata, per sviluppare, creare e commercializzare un prodotto o un processo, o per creare e fornire un servizio, qui di seguito «utilizzo».
Per quanto concerne le conoscenze acquisite e le conoscenze preesistenti, il presente regolamento stabilisce le regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione, qui di seguito i «diritti di accesso».
Storico versioni
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