Art. 17

Cancellazione

In vigore dal 14 dic 2006
Cancellazione 1.   La Commissione può ritenere che il rispetto delle condizioni del disciplinare di un prodotto agricolo o alimentare che beneficia di una denominazione protetta non sia più possibile o non possa più essere garantito in particolare se le condizioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 510/2006 non vengono soddisfatte e se tale situazione è verosimilmente destinata a perdurare. 2.   La domanda di cancellazione di una registrazione ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 è redatta in conformità dell’allegato VII del presente regolamento. Le informazioni richieste all’, paragrafi 7 e 9, del regolamento (CE) n. 510/2006, comprendono la domanda di cancellazione debitamente compilata, di cui al primo comma del presente paragrafo. L’, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 non si applica. La domanda di cancellazione è resa pubblica in conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006. Le informazioni da pubblicare a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, comprendono il documento debitamente compilato redatto in conformità dell’allegato VII del presente regolamento. Le dichiarazioni di opposizione sono ammissibili ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 solo se dimostrano una dipendenza commerciale continuata dalla denominazione registrata da parte di un terzo interessato. 3.   Quando la cancellazione prende effetto, la Commissione cancella la denominazione dal Registro di cui all’ del presente regolamento. 4.   Le informazioni vengono presentate alla Commissione, in applicazione del presente articolo, in forma cartacea e in forma elettronica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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