Art. 7

Legame

In vigore dal 14 dic 2006
Legame 1.   Gli elementi che giustificano i legami di cui all’, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 510/2006 devono spiegare in che modo le caratteristiche della zona geografica delimitata influiscono sul prodotto finale. 2.   Per quanto riguarda la denominazione d’origine, il disciplinare contiene: a) informazioni sulla zona geografica, inclusi i fattori naturali e antropici, importanti per il legame; b) informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto agricolo o alimentare essenzialmente o esclusivamente dovute all’ambiente geografico; c) una descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b). 3.   Per quanto riguarda l’indicazione geografica, il disciplinare contiene: a) informazioni sulla zona geografica importanti per il legame; b) informazioni sulla qualità, la reputazione o altre caratteristiche specifiche del prodotto agricolo o alimentare attribuibili all’origine geografica; c) una descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b). 4.   Per quanto riguarda l’indicazione geografica, il disciplinare indica se si basa su una qualità o una reputazione specifica o su altre caratteristiche del prodotto attribuibili alla sua origine geografica.
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