Art. 6
Prova dell’origine
In vigore dal 14 dic 2006
Prova dell’origine
1. Il disciplinare deve individuare le procedure che gli operatori devono istituire per fornire gli elementi relativi alla prova dell’origine, di cui all’, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 510/2006, per quanto riguarda il prodotto, le materie prime, gli alimenti per animali e gli altri elementi che, secondo il disciplinare, devono provenire dalla zona geografica delimitata.
2. Gli operatori di cui al paragrafo 1 devono poter individuare:
a)
il fornitore, la quantità e l’origine di tutte le partite di materie prime e/o di prodotti ricevuti;
b)
il destinatario, la quantità e la destinazione dei prodotti forniti;
c)
la correlazione fra ogni partita in entrata di cui alla lettera a) e ogni partita in uscita di cui alla lettera b).
Storico versioni
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