Art. 5
Norme specifiche su materie prime e alimenti per animali
In vigore dal 14 dic 2006
Norme specifiche su materie prime e alimenti per animali
1. Ai fini dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006 possono essere considerati materie prime solo gli animali vivi, la carne e il latte.
2. Qualunque restrizione relativa all’origine delle materie prime per una denominazione geografica devono essere giustificate con riferimento al legame di cui all’, paragrafo 2, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 510/2006.
3. Nel caso di un prodotto di origine animale protetto da una denominazione di origine, il disciplinare deve contenere norme dettagliate sull’origine e sulla qualità degli alimenti somministrati. Nella misura del possibile gli alimenti devono provenire dalla zona geografica delimitata.
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