Art. 3
Norme specifiche relative alla denominazione
In vigore dal 14 dic 2006
Norme specifiche relative alla denominazione
1. Può essere registrata solo una denominazione utilizzata, nel commercio o nel linguaggio corrente, per designare lo specifico prodotto agricolo o alimentare.
La denominazione di un prodotto agricolo o alimentare può essere registrata solo nelle lingue che sono o sono state in passato utilizzate per descrivere il suddetto prodotto nella zona geografica delimitata.
2. Una denominazione deve essere registrata nella sua grafia originale. Quando la grafia originale non è in caratteri latini, insieme alla denominazione nella grafia originale occorre registrare anche una trascrizione in caratteri latini.
3. Per prodotti comparabili non possono essere registrate denominazioni omonime di nomi di varietà vegetali o di razze animali se, prima della conclusione della procedura di opposizione di cui all’ del regolamento (CE) n. 510/2006, viene dimostrato che della varietà o della razza di cui trattasi esisteva una tale produzione commerciale al di fuori della zona delimitata prima della data della domanda, che il consumatore rischierebbe di confondere i prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o la razza.
Le denominazioni parzialmente omonime di nomi di varietà vegetali o di razze animali possono essere registrate, anche se di tali varietà o razze esiste una produzione commerciale rilevante anche al di fuori della zona delimitata, a condizione che i consumatori non rischino di confondere i prodotti recanti la denominazione registrata e la varietà o la razza.
4. Se la domanda di registrazione di una denominazione o l’autorizzazione di una modifica contiene una descrizione del prodotto agricolo o alimentare ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 510/2006 che si riferisce a più prodotti distinti dello stesso tipo, per ogni prodotto deve essere dimostrato il rispetto dei requisiti per la registrazione.
Ai fini del presente paragrafo, per «prodotti distinti» si intendono prodotti che sono differenziati al momento dell’immissione sul mercato.
Storico versioni
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