Art. 2
Norme specifiche relative ad un’associazione
In vigore dal 14 dic 2006
Norme specifiche relative ad un’associazione
Ai sensi dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione quando viene dimostrato che sono soddisfatte entrambe le condizioni indicate di seguito:
a)
la persona di cui trattasi è il solo produttore nella zona geografica delimitata intenzionato a presentare una domanda;
b)
la zona geografica delimitata ha caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle zone vicine o le caratteristiche del prodotto lo differenziano da quelli prodotti nelle zone vicine.
Storico versioni
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