Art. 2

Norme specifiche relative ad un’associazione

In vigore dal 14 dic 2006
Norme specifiche relative ad un’associazione Ai sensi dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 una persona fisica o giuridica può essere equiparata ad una associazione quando viene dimostrato che sono soddisfatte entrambe le condizioni indicate di seguito: a) la persona di cui trattasi è il solo produttore nella zona geografica delimitata intenzionato a presentare una domanda; b) la zona geografica delimitata ha caratteristiche sensibilmente diverse da quelle delle zone vicine o le caratteristiche del prodotto lo differenziano da quelli prodotti nelle zone vicine.
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Norme specifiche relative ad un’associazione (Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1898) — Testo vigente | Portale Normativo