Art. 8

Condizionamento nella zona geografica delimitata

In vigore dal 14 dic 2006
Condizionamento nella zona geografica delimitata Se l’associazione richiedente stabilisce nel disciplinare che il condizionamento del prodotto agricolo o alimentare di cui all’, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 510/2006 deve avvenire nella zona geografica delimitata, tali restrizioni alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi devono essere motivate con argomenti specificamente riferiti al prodotto di cui trattasi.
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