Art. 9
Norme specifiche relative all’etichettatura
In vigore dal 14 dic 2006
Norme specifiche relative all’etichettatura
Uno Stato membro può prevedere che il nome dell’autorità o dell’organismo di cui all’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 510/2006 debba figurare sull’etichetta del prodotto agricolo o alimentare prodotto sul suo territorio recante una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta.
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