Art. 11

Documento unico

In vigore dal 14 dic 2006
Documento unico 1.   Il documento unico viene redatto in conformità del modello riportato nell’allegato I del presente regolamento per ogni domanda di denominazione di origine o di indicazione geografica ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 510/2006 e per ogni richiesta relativa all’approvazione di una modifica ai sensi dell’, paragrafo 2, dello stesso regolamento. 2.   Il tipo del prodotto agricolo o alimentare è indicato secondo la classificazione di cui all’allegato II del presente regolamento. 3.   La descrizione del prodotto nel documento unico deve includere i dati tecnici specifici comunemente utilizzati per descrivere quel tipo di prodotto, incluse, se del caso, le caratteristiche organolettiche.
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