Art. 12
Domande transfrontaliere
In vigore dal 14 dic 2006
Domande transfrontaliere
Quando diverse associazioni presentano una domanda comune per una denominazione relativa ad una zona geografica transfrontaliera o per una denominazione tradizionale legata ad una zona geografica transfrontaliera, si applicano le regole seguenti:
i)
se la domanda riguarda solo Stati membri, in tutti gli Stati membri di cui trattasi viene espletata la procedura nazionale di opposizione di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006; la domanda viene presentata da uno qualsiasi dei suddetti Stati membri a nome degli altri e comprende le dichiarazioni di tutti gli Stati membri interessati, di cui all’, paragrafo 7, lettera c), del suddetto regolamento;
ii)
se la domanda riguarda solo paesi terzi, ognuno di essi deve soddisfare le condizioni di cui all’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006; la domanda viene presentata alla Commissione da una qualsiasi delle associazioni interessate a nome delle altre, direttamente o tramite le rispettive autorità, e include gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta in ognuno dei paesi terzi interessati, di cui all’, paragrafo 9, del suddetto regolamento;
iii)
se la domanda riguarda almeno uno Stato membro e almeno un paese terzo, in tutti gli Stati membri interessati viene espletata la procedura nazionale di opposizione, di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006, e in tutti i paesi terzi interessati devono essere soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 510/2006; la domanda viene presentata alla Commissione da uno qualsiasi degli Stati membri interessati o da una qualsiasi delle associazioni richiedenti dei paesi terzi interessati, direttamente o attraverso le autorità del paese terzo di cui trattasi, e include le dichiarazioni di tutti gli Stati membri interessati, di cui all’, paragrafo 7, lettera c), del suddetto regolamento e gli elementi che comprovano che la denominazione è protetta in ognuno dei paesi terzi interessati, di cui all’, paragrafo 9 dello stesso regolamento.
Storico versioni
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