Art. 13
Opposizioni
In vigore dal 14 dic 2006
Opposizioni
1. È possibile presentare una dichiarazione di opposizione, di cui all’, del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità del modello riportato nell’allegato III del presente regolamento.
2. Al fine di stabilire la ricevibilità dell'opposizione di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione controlla che la dichiarazione includa i motivi e la giustificazione dell'opposizione.
3. Il periodo di sei mesi, di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 510/2006, inizia a decorrere dalla data di invio dell’invito della Commissione agli interessati a raggiungere un accordo.
4. Una volta conclusa la procedura di cui all’, paragrafo 5, secondo comma, prima frase, del regolamento (CE) n. 510/2006, lo Stato membro o il paese terzo che ha presentato la domanda comunica entro un mese alla Commissione i risultati di ciascuna consultazione e può utilizzare a tal fine il modello riportato nell’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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