Art. 15

Registro

In vigore dal 14 dic 2006
Registro 1.   La Commissione conserva presso la sua sede di Bruxelles il «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», in appresso «il Registro». 2.   All’entrata in vigore di uno strumento giuridico che registra una denominazione, la Commissione annota nel Registro i seguenti dati: a) la denominazione registrata del prodotto conformemente al disposto dell’, paragrafo 2, del presente regolamento; b) l’informazione che la denominazione è protetto in quanto indicazione geografica o denominazione di origine; c) la classe del prodotto di cui all’allegato II del presente regolamento; d) l’indicazione del paese d’origine; nonché e) il riferimento allo strumento di registrazione della denominazione. 3.   Per quanto riguarda le denominazioni automaticamente iscritte nel registro, ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione annota nel Registro, entro il 31 dicembre 2007, i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
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