Art. 15
Registro
In vigore dal 14 dic 2006
Registro
1. La Commissione conserva presso la sua sede di Bruxelles il «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette», in appresso «il Registro».
2. All’entrata in vigore di uno strumento giuridico che registra una denominazione, la Commissione annota nel Registro i seguenti dati:
a)
la denominazione registrata del prodotto conformemente al disposto dell’, paragrafo 2, del presente regolamento;
b)
l’informazione che la denominazione è protetto in quanto indicazione geografica o denominazione di origine;
c)
la classe del prodotto di cui all’allegato II del presente regolamento;
d)
l’indicazione del paese d’origine; nonché
e)
il riferimento allo strumento di registrazione della denominazione.
3. Per quanto riguarda le denominazioni automaticamente iscritte nel registro, ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione annota nel Registro, entro il 31 dicembre 2007, i dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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